IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione, pur legalmente atipico, presenta dei contenuti minimi essenziali che lo rendono tendenzialmente uniforme nell’ambito del diritto interno e del diritto internazionale.
Si è, insomma, creato una sorta di schema tipico, un cliché base che aleggia nelle principali scritture contrattuali.
L’obiettivo attuale è quello di ‘sezionare’ tutte le parti del contratto stesso, cercando principalmente di analizzarle nelle sue applicazioni concrete.
Come previsto dal codice civile all’art. 1325 – disposizione applicabile tanto ai contratti tipici quanto a quelli dotati di autonomia contrattuale atipica ex art. 1322, comma II, c.c. – i requisiti necessari per la sottoscrizione sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma.
L’accordo è, spesso, l’approdo finale di una lunga trattativa, che può aver portato le parti, in una prima fase, alla sottoscrizione di una lettera di intenti o di un vero e proprio contratto preliminare.
La causa, la funzione economico-sociale, è il fine di natura commerciale insito nel contratto stesso che presupporrebbe, pur trattandosi solo di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, anche una sorta di ‘ritorno’ economico reciproco.
L’oggetto, in quanto ‘cuore’ del contratto, sarà separatamente analizzato.
La forma è sostanzialmente scritta anche se non è prevista a pena di nullità. È raro tuttavia, soprattutto nello sport di alto livello, immaginare un contratto a forma orale, in quanto – come vedremo nel proseguo – esclusivamente la forma scritta sarà in grado di dettagliare articolatamente tutte le varie clausole normalmente inserite in un contratto di sponsorizzazione.
Fonte: altalex.com