GLI EFFETTI DEL DECRETO TRASPARENZA SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE (IV parte finale)
Sanzioni
In caso di mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento di tutti gli obblighi informativi disciplinati dal Decreto trasparenza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Sanzione che può essere irrogata anche a seguito di una denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte del lavoratore.
Fortunatamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 4 del 10 agosto 2022, ha precisato che rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (possibilità di pagare la sanzione minimaovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del verbale) e che le stesse violazioni si realizzano, allo scadere dei termini previsti (7 gg o 1 mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.
Le collaborazioni sportive?
Il decreto non fornisce indicazioni riguardo alle collaborazioni sportive.
Non si hanno dubbi riguardo ai rapporti di prestazione sportiva ex art. 67 d.p.r. 917/1986 con istruttori, allenatori e tecnici che prevedono compensi, premi e rimborsi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Si ritiene che non sia necessario assolvere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 104/2022.
Si pone, invece, il dubbio, con riferimento alle collaborazioni amministrativo-gestionali, trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative.
I proventi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale sono considerati – analogamente ai predetti compensi sportivi – redditi diversi, ex art. 67, lett. m), T.U.I.R., purché non derivino da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
La circostanza per cui le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non sono considerate rapporti di lavoro, esclude l’obbligo contributivo.
Sussiste invece l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego e l’istituzione del libro unico del lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007 e la risposta all’interpello n. 22/2010), nonostante e in contrasto con la qualificazione delle somme percepite come redditi diversi.
Per converso, la prestazione resa nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, ovvero la c.d. prestazione “sportiva pura” disciplinata dall’art. 67 comma I lett. m) prima parte, rimane esclusa dagli adempimenti amministrativi in materia di rapporto di lavoro.
Riteniamo che i contratti di collaborazione amministrativo gestionale, inquadrati nella categoria dei redditi diversi non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art.1 del d.lgs 104/2022 in quanto non si tratta né di rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 c.1 del d.lgs 81/2015 e neppure di contratti di collaborazione art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. Ma in attesa di un necessario chiarimento Ministeriale e per evitare spiacevoli sanzioni, consigliamo di applicare gli obblighi di informazione previsti dal decreto trasparenza, nei limiti della compatibilità, anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo–gestionale.
Si riportano qui di seguito le informazioni che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene compatibili con i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:
- l’identità delle parti;
- il luogo di lavoro;
- la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore (qualora previsti dalla contrattazione collettiva applicata) o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso.
A ben vedere si tratta di dati e informazioni (essenziali per la gestione di un rapporto di collaborazione) che le a.s.d. /s.s.d. già indicano nei contratti.
È chiaro che il rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica deve risultare genuino perché se, in sede di ispezione e controllo, per la presenza di indici che rilevano l’assoggettamento gerarchico al datore di lavoro, dovesse essere riqualificato in lavoro subordinato, scatterebbero anche le sanzioni previste dal d. lgs. n. 276/2003 ed evidenziate nel paragrafo precedente.
Nel caso in cui il collaboratore sportivo fosse un professionista titolare di partita, l’a.s.d. o la s.s.d. non deve adempiere ad alcun obbligo informativo previsto dal Decreto trasparenza in quanto la riforma trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato.
La situazione sarà ben diversa a decorrere dal 01/01/2023, salvo proroghe, quando entrerà in vigore il d. lgs. 36/2021, (nel testo originario pubblicato in G.U. il 18/03/2021 o nel testo del decreto correttivo). La riforma dello sport, infatti, qualifica tutti i percettori di compensi quali lavoratori sportivi ne deriva che, a regime, anche i rapporti di collaborazione sportiva saranno soggetti al nuovo adempimento, a meno che non rientrino nella casistica dei rapporti esclusi.
Fonte: fiscosport.it