Rimborso trasferte in auto per i collaboratori sportivi: le nuove Tabelle ACI 2023
È stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28 dicembre 2022 il comunicato dell’Agenzia delle entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci, ex articolo 3, comma 1, d. lgs. 314/1997
Le tabelle sono necessarie per calcolare eventuali rimborsi ai collaboratori e ai volontari per le trasferte effettuate nell’interesse dell’associazione/società sportiva dilettantistica.
Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014ha chiarito come
“Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI”.
Sul sito dell’ACI è possibile usufruire di un servizio di calcolo che prende in considerazione la categoria di veicolo (autovettura, ciclomotore, fuoristrada/SUV, motociclo, autofurgone), la marca e la tipologia di veicolo nonché l’alimentazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E sopra ricordata, ha ribadito che le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggiosostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività sportivo dilettantistica mediante un proprio mezzo di trasporto.
Dette indennità:
- Non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate (specificando anche la causale della trasferta) e sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto percipiente l’indennità chilometrica. Non assume, invece, rilievo, a tal fine, la sede dell’ente erogatore l’indennità;
- per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie e frutto di un soggettivo accordo fra le parti, ma devono essere quantificate sulla scorta del veicolo utilizzato dal percettore ed alla distanza percorsa, utilizzando le tabelle elaborate dall’ACI.
In assenza di idonea documentazione, l’importo sarà considerato reddito imponibile (e pertanto da assoggettare a ritenuta fiscale) ovvero per i collaboratori di a.s.d./s.s.d. e sarà imputato al compenso/rimborso forfettario ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. concorrendo così al plafond annuo complessivo di euro 10.000.
È una pratica frequente riconoscere a tutti i collaboratori lo stesso importo a chilometro, prescindendo dalle Tabelle ACI e pertanto dalla tipologia di veicolo utilizzato. Ricordiamo che in questo caso è necessario che tali importi siano inferiori alle Tabelle ACI.
Si ritiene opportuno che l’ente sportivo provveda a elaborare una sorta di “regolamento di trasferta” o, più semplicemente, a deliberare la disciplina dei rimborsi spese e dei parametri in base ai quali saranno riconosciuti i rimborsi ad atleti e collaboratori sportivi.
Fonte Fisco e Sport